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Chi Siamo...

Il club italiano cani di razza nasce nel giugno 2014 dall'esigenza e dalla volontà di un gruppo di cinofili di tutelare le razze canine e di applicare il principio etico del cinofilo ormai quasi dimenticato.
Scritto nei registri dello stato Italiano come Associazione Cinofila Nazionale, il Club è abilitato ad operare sul territorio Italiano ed a perseguire gli scopi statutari, come l'organizzazione di eventi cinotecnici nelle regioni sul territorio e alla registrazione di soggetti canini per seguirne i passi nel percorso di selezione genetica, facendo effettuare depositi e controlli medici per divulgare la massima cultura cinofila fra tutti i nostri iscritti.
L'I.C.B.D. e a livello mondiale sotto il progetto WDF ( World Canine Science Federation ) , per la salute e la selezione del cane di razza, a questo grande sistema mondiale sono legati tanti club rappresentanti per i loro stati di una cinologia fatta con etica e l'amore per le razze canine.
Dopo un periodo di assestamento nel quale molti importanti cinofili si sono interessati al progetto, il 2015 ed il 2016 sono stati teatro di importanti eventi cinofili ai quali hanno partecipato numerosi soggetti canini delle più svariate razze canine per una selezione zootecnica all'avanguardia, ed è questo il motivo che ha portato il Club I.C.B.D. ad essere riconosciuto finalmente dal 2017 come un'emergente ed importante punto di riferimento Nazionale per la Cinofilia Alternativa e per molti Club di Razza che hanno chiesto, ed ottenuto, l'affiliazione rafforzando, in questo modo, la politica del Club di vigilare sulla selezione per la tutela delle razze.
Altro punto di forza del Club è il controllo delle patologie latenti , o poco conosciute, che minano non solo la purezza delle razze da noi tanto amate ma soprattutto la loro longevità e salute, infatti con l'ausilio di educatori cinofili e di veterinari qualificati, oltre alla raccolta del DNA che abbiamo introdotto da subito fin dalla nascita del club, e la lastratura di malattie osteoarticolari, l'I.C.B.D. sponsorizza campagne di sensibilizzazione per un allevamento sano e certificato, numerosi sono state anche le campagne svolte sull'adozione di cani da canile e l'acquisto di cuccioli consapevole, che deve essere sempre cauto e responsabile sia da parte dell'acquirente che dall'allevatore, altra lotta sempre in prima linea è stata per noi una missione quella dell'importazione illegale nata per saturare un mercato ormai vastissimo di richieste di cuccioli di razza, abbiamo affrontato il problema combattendolo dall'interno, infatti in collaborazione con altri club negli stati di maggiore affluenza di Puppy farm, abbiamo creato canali sicuri dove gli allevatori potevano seguendo un attenta selezione e sotto la vigilanza costante del club nazionale di riferimento esportare i propri cuccioli con garanzie di salute avanzate, questo ha rallentato il fenomeno dell'importazione illecita.
L'I.C.B.D. si sta impegnando, anche con l'aiuto dei soci, a ricostruire una sana e pura cinofilia nostrana che è il simbolo nel mondo di qualità assoluta, il tutto riconosciuto anche ufficialmente con la consegna da parte della regione Campania dell'ambitissima targa di merito come associazione d'eccellenza assoluta per i nostri progetti. Questa, anche per le nuove leggi europee sull'associazionismo, è l'era del cambiamento e l'l.C.B.D. è pronto per portare aventi il discorso del libero arbitrio e dell'abbattimento del monopolio.

Quindi oggi è più che mai importante avere un reale e concreto progetto valido di risanamento e tutela delle razze canine, ed è con quello che I.C.B.D. in Italia ed il W.D.F. nel mondo stanno affrontando la sfida.
 

Nel Mondo collaboriamo con club dei seguenti stati

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Statuto Del Club

Norme generali Costituzione


Art. 1
1. Il Club Italiano Cani di Razza (ICBD) con sede in Via Polvica 87, Polvica di San Felice a Cancello CE, è regolato dal presente Statuto Sociale.
2. L'ICBD svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare propri delegati e Associazioni in partnership con ICBD e costituire uffici distaccati.
3. La durata dell’Ente è illimitata.
4. L'Ente non ha scopo di lucro.


Scopi


Art. 2
1. L'ICBD è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico, ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure in ambito Internazionale, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi. Per il conseguimento di questi fini l'Ente:
a) regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnia italiana;
b) cura la tenuta dei registri genealogici Internazionali del WDF World Dog Federation nel rispetto delle normative vigenti, per conto proprio e riconosce i paesi membri del sistema mondiale WDF, ed attraverso contratti di partnership, in armonia con le normative comunitarie;
c) provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica ed all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine, istituendo e tenendo aggiornato il relativo Registro. Provvede altresì alla tenuta ed aggiornamento degli elenchi di altri specialisti della cinotecnia e ne cura la preparazione tecnica e l'aggiornamento culturale;
d) regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive e cinotecniche, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei soggetti prodotti negli allevamenti nazionali. Può intraprendere anche all'estero le iniziative di cui al comma precedente intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano. Può gestire strutture destinate all'allevamento di cani da lavoro ed alle relative prove di verifica zootecnica. Indipendentemente dalle attività sopra esposte.
e) promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine;
f) può partecipare e riconoscere Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento degli scopi sociali;
g) esercita ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità;
h) potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale.

 

Soci


Art. 3
1. Sono soci Ordinari dell'ICBD:
a) I presidenti o rappresentanti delle associazioni riconosciute attraverso contratti con l'ICBD che associano almeno 1000 cinofili proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell'ICBD;
b) I presidenti o rappresentanti delle Associazioni Specializzate di razza che associano almeno 200 cinofili proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell'ICBD;
c) Il Consiglio Direttivo dell'ICBD può proporre all'Assemblea la nomina a Socio Onorario di persone, anche straniere, che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinotecnia e nei riguardi dell'ICBD.
2. Sono soci Simpatizzanti di ICBD:
a) Tutti i soci iscritti nelle associazioni in partnership con ICBD.


Domanda di ammissione a Socio Ordinario


Art. 4
1. Per far parte dell'ICBD in qualità di Socio Ordinario, di cui rispettivamente lettera a), lettera b) e lettera c), comma 1 dell'art. 3, occorre proporre domanda secondo le modalità fissate dal Regolamento per l'attuazione del presente Statuto.
2. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. In caso di non accettazione, l'aspirante socio entro 30 giorni dalla comunicazione, può presentare al Presidente dell'Ente reclamo che verrà esaminato dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.


Diritti sociali


Art. 5
1. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari, regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote annuali.
2. Le Associazioni in partnership con ICBD e i Club di Razza sono rappresentati nell'Assemblea dell'ICBD dal loro Presidente che in caso di impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente, oppure, per delega, attribuita dal Presidente ad un Consigliere o ad altro Socio della stessa Delegazione o dello stesso Club di Razza.
3. I soci Simpatizzanti non hanno diritto di partecipazione nell’Assemblea dei soci ICBD, ma hanno diritti sociali all’interno delle Associazioni in partnership con ICBD e Club di Razza dove sono iscritti ed in regola con le quote sociali dell’anno precedente.


Obblighi dei soci


Art. 6
1. Ogni socio dell'ICBD deve corrispondere:
a) una quota annuale (Diritti Nazionali) fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno; la quota annuale delle Associazioni in partnership con ICBD e dei Club di Razza è proporzionale al numero dei propri associati;
b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere particolare approvate dall'Assemblea
2. Le quote di partecipazione e gli eventuali altri contributi non sono in alcun modo trasmissibili ad altro socio e non rivalutabili.


Perdita della qualità di Socio


Art. 7
1. La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni, comunicate con un preavviso di 3 mesi, tramite lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo;
b) per morosità, qualora non abbia versato entro la data stabilita i contributi di cui all'Art. 6 punto 1. lett. A);
c) per esclusione e decadenza, dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nelle deliberazioni degli Organi dell'Ente;
d) per decesso. La perdita della qualità di socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui alle lettere
a), b) e d); dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo sentita la Commissione di Disciplina nel caso di cui alla lettera c).
2. La qualità di Associazione in partnership con ICBD e di Club di Razza si perde, altresì, per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo:
a) quando venga a cessare l'attività degli stessi;
b) quando vengono apportate ai loro Statuti modifiche tali da renderne gli scopi incompatibili con le finalità dell'ICBD;
c) quando il numero dei Soci scende al di sotto di 500 componenti per le Associazioni in partnership con ICBD e 50 per i Club di Razza.
3. Il Consiglio Direttivo non può dichiarare la decadenza di una Associazione in partnership con ICBD o di un Club di Razza nell'ultimo trimestre del proprio mandato.
4. La perdita della qualità di Associato importa la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. La perdita della qualità di socio ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento.


Struttura dell'Associazione


organi sociali


Art. 8
1. Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente;
e) le Commissioni di Disciplina di 1° e 2° Grado;

f) Collegio dei Sindaci.
2. Tutte le cariche sociali, sono gratuite. Ai componenti degli organi di cui al numero 1 lettere b, c, d, e, per l'esercizio dell'attività istituzionale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. I membri degli organi sociali in caso di cessazione del mandato restano in carica fino alla loro sostituzione.


Assemblea


Art. 9
1. L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari, dal Consiglio Direttivo, e dai soci onorari, gli ultimi senza diritto di voto, in regola col versamento delle quote associative, inclusa quella per l'anno in corso.
2. Le Associazioni in partnership con ICBD e i Club di Razza debbono essere rappresentati in Assemblea nei modi e nei termini previsti dall'art. 5.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio annuale; in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da tanti Soci che rappresentano almeno il 60% dei soci.
4. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante avvisi sulle pubblicazioni periodiche dell'ICBD. Nell'avviso di convocazione dovranno essere precisati il luogo, il giorno, l'ora della riunione in 1¡ e 2¡ convocazione nonché l'ordine del giorno da trattare e in caso di proposta di modifica di Statuto l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
5. L'Assemblea viene convocata presso la sede Nazionale o in altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci; l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima


Partecipazione all'Assemblea


Art. 10
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità la proposta si intende respinta.
2. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
3. Ogni Delegazione ed ogni Club di Razza ha diritto a 1 voto se conta almeno il numero minimo di associati in regola con la quota associativa annuale. Al solo effetto del diritto di voto dal computo del numero totale dei Soci sono esclusi eventuali Soci Ordinari associati alla Delegazione e/o ad uno o più Club di Razza e contemporaneamente all'ICBD; ha diritto inoltre ad un voto per ogni numero minimo relativo di associati oltre alla prima quota minima. La frazione dell'ultima di associati conta per una quota intera se la frazione supera l’80%. Il Socio Ordinario non può in alcun caso fruire di più di 10 voti complessivi.
4. Il Socio Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Ordinario mediante delega scritta che deve pervenire, entro 10 giorni precedenti a quello fissato per l'Assemblea, nella sede prevista secondo il disposto dell'art. 9 comma 5. Il Socio Ordinario non può fruire di più di una delega.
5. La Associazione in partnership con ICBD e il Club di Razza sono rappresentati nell'Assemblea dell'ICBD secondo il disposto dell'art. 5 comma 2; eventuale delega scritta ad un Socio deve pervenire entro 10 giorni precedenti a quello fissato per l'Assemblea, nella sede prevista, secondo il disposto dell'art. 9 comma 5. Non sono consentite più di una delega di Associazioni in partnership con ICBD o di Club di Razza allo stesso Socio.
6. Possono presenziare all'Assemblea ed intervenire alla discussione, ma senza diritto di voto, i Soci Onorari ed i Presidenti dei Consigli Regionali.


Attribuzioni dell'Assemblea


Art. 11
1. L'Assemblea delibera: a) sulla relazione del Presidente; b) sul bilancio consuntivo e preventivo; c) sul programma generale; d) sulle modifiche allo Statuto e al suo Regolamento di attuazione; e) sull'applicazione e sulla misura delle quote associative e dei contributi di cui art. 6 lettera b; f) sulla determinazione dell'emulamento ai Sindaci; g) sulla eventuale adesione, fusione e accordo con altre organizzazioni; h) sulla perdita della qualità di associato nei casi di cui all'art. 7 lettera c; i) sul reclamo avanzato dall'aspirante socio non accettato dal Consiglio Direttivo; l) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. Spetta inoltre all'Assemblea di eleggere quattro membri del Consiglio Direttivo, tre componenti effettivi e due supplenti delle Commissioni di Disciplina di 1° e 2° Grado.
3. L'Assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, elegge un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.


Consiglio Direttivo


Art. 12
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri di cui: a) quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea; b) due Soci Ordinari eletti da questi ultimi eletti; c) un Consigliere chiamato dai sei già designati e di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, allo scopo di integrare il Consiglio con rappresentanti di Regioni, razze canine, enti o settori culturali di particolare importanza per la cinofilia italiana. Tale nomina avverrà prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, in una riunione convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche nella stessa giornata.


Attribuzioni del Consiglio Direttivo


Art. 13
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea
b) attendere all'amministrazione sociale, nonché curare l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti;
c) sottoporre all'esame dell'Assemblea i bilanci consuntivi e le relazioni del Presidente;
d) approvare non oltre il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo;
e) costituire le “Commissioni Tecniche” nominandone i componenti e deliberando sulle proposte da essi avanzate;
f) approvare i Regolamenti speciali;
g) riconoscere i Club di Razza nonché ammettere i Soci Ordinari e le Associazioni in partnership con ICBD;
h) concedere la qualifica di Delegazione ai sensi del successivo art. 19;
i) rilasciare, revocare o sospendere la concessione di affisso;
j) indire manifestazioni cinotecniche, approvare e riconoscere quelle indette da altri e stabilirne il calendario;
k) stabilire le tariffe per l'iscrizione dei cani ai libri genealogici, per i passaggi di proprietà, per il rilascio di certificati e duplicati, per la concessione di affissi, nonché quelle relative al riconoscimento delle manifestazioni e all'iscrizione dei cani a queste ultime;
l) nominare i giudici e gli esperti, suddivisi secondo le funzioni, tenendone aggiornato l'elenco e determinando la misura dei rimborsi spettanti;
m) deliberare su accordi e convenzioni che debbono essere stipulati dall'Ente;
n) deliberare accordi ai fini di sviluppo ed incremento dell'attività cinofila con Associazioni ed Enti che abbiano comunque tra gli scopi sociali o che in qualunque modo si propongano l'utilizzazione e la valorizzazione del cane puro;
o) provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico;
p) procedere all'assunzione, alla nomina o al licenziamento del personale occorrente per il funzionamento degli uffici, stabilendone le mansioni e la retribuzione, in funzione dell'organico opportunamente predisposto;
q) deliberare le liti attive e passive nominando i relativi difensori;
r) deliberare la decadenza dei Soci;
s) adempiere, infine, a tutte le altre attribuzioni relative al funzionamento dell'Ente e che dal presente Statuto non siano riservate alla competenza dell'Assemblea;
t) gestire strutture per l'allenamento e le prove di lavoro finalizzate alla verifica del livello tecnico dei soggetti esaminati;
u) nominare Commissari straordinari o ad acta presso le Associazioni in partnership con ICBD e i Club di Razza.


Funzionamento del Consiglio Direttivo


Art. 14
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e straordinariamente, sempre quando sia ritenuto necessario dal Presidente ed allorché sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione va inviato almeno sette giorni prima della riunione. Se la riunione ha carattere di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato tre giorni prima con qualsiasi mezzo utile.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in subordine dal membro più anziano del Consiglio stesso; le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono a due riunioni consecutive senza giustificato motivo sono ritenuti decaduti di diritto e sostituiti.


Durata dei Consiglieri


Art. 15
1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora durante i cinque anni venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio, gli altri provvederanno a sostituirli con i primi dei non eletti con deliberazione approvata dal Presidente. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea (art. 2386 C.C.).
2. I Consiglieri eletti in tali circostanze resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
3. Se venisse invece a mancare più della metà dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio convocherà con urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 C.C.).


Comitato Esecutivo


Art. 16
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre componenti del Consiglio Direttivo, da questo designati.
2. Il Comitato Esecutivo affianca l'opera del Consiglio Direttivo e del Presidente; assicura il normale ed efficace funzionamento dell'Ente; prende le decisioni di carattere urgente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione.


Presidente


Art. 17
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Ente, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede a quanto si addice alla osservanza della disciplina sociale. In casi urgentissimi può agire coi poteri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni così adottate devono essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva riunione.
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o in subordine dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.


Articolazione periferica Consigli Regionali


Art. 18
1. Consigli Regionali sono composti da un membro per ogni Associazione in partnership con ICBD avente sede nella Regione nominato dal Consiglio Direttivo delle Associazioni in partnership con ICBD stesse.
2. I Consigli Regionali restano in carica 3 anni; i loro componenti sono rieleggibili. I Consiglieri regionali nella prima seduta del Consiglio, convocato dal Presidente della Associazione in partnership con ICBD che ha sede nel capoluogo di Regione, eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale.
3. Spetta ai Consigli Regionali:
a) formulare, previo interpello delle Associazioni in partnership con ICBD e delle altre Associazioni od enti promotori aventi sedi nella Regione, proposte per la formazione dei calendari regionali delle manifestazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'ICBD;
b) esprimere pareri non vincolanti sul funzionamento delle Associazioni in partnership con ICBD aventi sede nella Regione;
c) tenere rapporti con l'Ente Regione, rappresentando a questo le esigenze dell'ICBD a riguardo;
d) svolgere tutte le altre mansioni e compiti che il Consiglio dell'ICBD ritenesse opportuno affidare loro per il conseguimento degli scopi statutari;
e) I Consigli Regionali hanno sede in ogni capoluogo di Regione.


Associazioni in partnership con ICBD


Art. 19
1. Il Consiglio Direttivo può concedere in ogni regione alle Associazioni in partnership con ICBD in possesso di requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento Generale per l'attuazione e l'integrazione dello Statuto Sociale, la qualifica di Delegazione dell'Ente affidando ad essi l'incarico di rappresentare l'ICBD nell'ambito del proprio territorio e di svolgere a livello periferico le attività che verranno attribuite nel medesimo Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo, se necessario, può attribuire la qualifica di Delegazione dell'Ente a più di una Delegazione per ciascuna regione.
3. Le norme relative ai rapporti che devono intercorrere tra le Associazioni in partnership con ICBD riconosciute Associazione in partnership con ICBD dell'Ente e l'ICBD saranno disciplinate da apposito Regolamento il cui testo verrà deliberato ed approvato dal Consiglio Direttivo.


Organizzazione di base Associazioni in partnership con ICBD


Art. 20
1. Il Consiglio Direttivo concede il proprio riconoscimento ammettendole a Soci, con la denominazione di Associazione in partnership con ICBD, a quelle associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di cani di razza che intendono attivarsi per la valorizzazione delle razze canine. Le Associazioni in partnership con ICBD svolgono la propria attività mediante manifestazioni, convegni e altre iniziative in ambito provinciale e sub provinciale. Condizione necessaria per il riconoscimento è che l'associazione abbia almeno cinquanta soci residenti nel territorio nel quale la stessa opera, con almeno lo stesso numero di soggetti iscritti al registro Genealogico. Non è consentita l'associazione a più di una Delegazione. Le norme relative ai rapporti tra l'Ente e le Associazioni in partnership con ICBD sono disciplinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 29.


Club di Razza


Art. 21
1. Il Consiglio Direttivo concede il proprio riconoscimento ammettendole a soci con la denominazione di Club di razza a quelle Associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico che si occupano, ai fini del miglioramento genetico delle popolazioni, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza, affidando ad esse incarichi di ricerca e di verifica e concordando con esse particolari modalità di interventi, mirati al conseguimento dei programmi che l'Associazione persegue. I Club di Razza sono inoltre chiamati a fornire supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel Disciplinare del libro genealogico. Non può essere riconosciuto più di un Club di Razza per ogni razza specifica. Condizione necessaria per il riconoscimento è che l'Associazione abbia almeno 25 Soci residenti in Italia. Le norme relative ai rapporti fra l'Ente e le Associazioni Specializzate di razza sono disciplinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 29.


Organizzazione Commissioni tecniche


Art. 22
1. Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni Tecniche per sovrintendere a particolari attività o per lo studio di determinati problemi interessanti la vita e l'azione dell'Ente. Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e a questo sottopongono le proprie proposte e conclusioni; essi sono formati da un massimo di cinque membri scelti fra Soci particolarmente competenti e idonei ad assolvere i compiti affidati alla Commissione del quale fanno parte, ovvero da esperti di comprovata professionalità, anche non Soci.
2. Il Consiglio Direttivo può sciogliere in ogni momento qualsiasi Commissione Tecnica qualora questo abbia esaurito il proprio compito o quando il Consiglio stesso non ravvisi più la necessità di conservarlo in vita.


Patrimonio e amministrazione


Art. 23
1. Patrimonio Il Patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà a patrimonio o a riserva;
c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto.


Fondo di esercizio


Art. 24
1. Il fondo d'esercizio dell'Ente è costituito:
a) dalle quote associative, dai contributi straordinari versati dai Soci;
b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinate alla costituzione di riserva;
c) dai contribuiti o da qualsiasi altro provento ad esso versati da Enti, persone o Società a qualsiasi titolo, purché compatibile con i fini statutari dell'Ente e non destinati a particolari iniziative o forme di attività;
d) dai frutti del patrimonio sociale.


Esercizio finanziario


Art. 25
1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all''Assemblea ordinaria degli associati, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo
3. Per la natura e le finalità dell'Ente l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili. è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserva, capitale, durante la vita dell'Ente, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
4. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.
5. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.


Collegio dei Sindaci


Art. 26
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Sono eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'ICBD. I supplenti subentrano agli effettivi in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le proprie funzioni.
2. Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge; controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.
3. Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Ente e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, vistando il relativo inventario.
4. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
5. Il Collegio dei Sindaci non partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali può essere invitato. Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questo lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.
6. Al Collegio dei sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.
7. I componenti del collegio dei sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 11 lettera f).
8. I Sindaci durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.


Norme disciplinari


Commissione di Disciplina


Art. 27
1. I Soci Ordinari, le Associazioni in partnership con ICBD e i Club di Razza, sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti sociali, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole della deontologia e correttezza sportiva.
2. Contro gli inadempienti possono essere adottate sanzioni disciplinari che variano a seconda della gravità dell'addebito. Esse sono: l'ammonizione semplice, la censura, la sospensione, l'esclusione.
3. Competente a giudicare per la irrogazione di tali sanzioni è la Commissione di Disciplina di 1° e 2° Grado.
4. Le Commissioni di Disciplina sono composte da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.
5. I componenti della Commissione di Disciplina durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; essi nominano nell'ambito di ciascuna di queste un Presidente e un Segretario.
6. I componenti della Commissione di disciplina sono scelti di preferenza tra avvocati, magistrati, e comunque tra persone dotate di conoscenze giuridiche anche se non rivestono la qualità di Soci dell'ICBD. La qualità di componente della Commissione di Disciplina è incompatibile con quella di Consigliere e di Sindaco dell'Ente e con quella di Presidente di Delegazione. è altresì incompatibile con quella di Consigliere regionale.
7. In caso di mancanza di almeno due componenti della Commissione di Disciplina durante il triennio si procede alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei Soci.
8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.


Disposizioni finali e transitorie Commissariamento


Art. 28
1. In caso di documentato irregolare funzionamento di una Associazione in partnership con ICBD o di un Club di Razza, il Consiglio Direttivo dell'ICBD anche su richiesta di un organo o di un terzo dei Soci della Delegazione o Club di Razza medesimi, nomina un Commissario straordinario o ad acta. Il mandato del Commissario dura non più di sei mesi. Il Commissario riferisce al Consiglio Direttivo circa l'espletamento del mandato.


Regolamento di attuazione


Art. 29
1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, nonché per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività che l'Ente è chiamato a svolgere, il Consiglio Direttivo darà corso alla compilazione di un regolamento generale che non potrà comunque derogare da quanto stabilito dal presente Statuto e che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Presidente dell’Ente.


Modifiche statutarie


Art. 30
1. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o dai Soci, purché questi rappresentino almeno i due terzi dei voti a disposizione della totalità dei Soci stessi in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e debitamente firmata dai proponenti.
2. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a semplice maggioranza da una Assemblea in cui siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei voti spettanti alla totalità dei Soci. Tali deliberazioni sono inviate al Presidente per l'approvazione.


Scioglimento dell'Ente


Art. 31
1. In caso di scioglimento dell'Ente, deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità di cui è competente a giudicare il Ministero, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96, n. 662.


Norma transitoria


Art. 32
1. I Soci in regola con la quota associativa alla data di entrata in vigore del presente Statuto conservano l'affisso loro eventualmente riconosciuto.
2. Le Associazioni in partnership con ICBD e i Club di Razza già esistenti all'entrata in vigore del presente Statuto conservano il riconoscimento in precedenza ottenuto ma sono tenute ad adeguare i loro Statuti a quanto disposto nel presente testo.
3. Gli associati in affisso, ai quali alla data dell'approvazione del presente Statuto sia stata riconosciuta la qualifica di Soci, conservano la qualifica di associati in affisso ancorché il titolare dell'affisso non vi abbia ancora rinunciato o non sia deceduto.


Norme finali


Art. 33
1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto ministeriale di approvazione. Entro dieci mesi da tale data il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del regolamento generale previsto dal precedente art. 29.
Art. 33
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.

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