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Trasporto cuccioli

come potete vedere la circolare ministeriale di riferimento che chiarisce in maniera inequivocabile la possibilità di spostamento anche fra regioni di cuccioli d'allevamento e non solo, viene emanata dal MINISTERO DELLA SALUTE a conferma che quello che diciamo da una vita è reale, infatti alla domanda chi cura la cinofilia in Italia, tutti subito come pappagallini a rispondere Mipaaf, e no eh se tanto non basta vi informiamo che ci sono leggi e sentenze che chiariscono anche l'attuale posizione dell'ENCI in merito di riconoscimento Europeo:

In merito alla posizione giuridica dell'ENCI e del valore giuridico del pedigree. Evoluzione della normativa

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Il D.Lvo 30.12.1992 n° 529, recepimento della direttiva 91/174/CEE, non è più' in vigore in quanto l'art. 64 del Regolamento UE 2016/1012 ha espressamente abrogato tale direttiva; inoltre la legge 15.01.1991 n° 30, citata all'art. 1, lettera) del D.Lvo 529/92 è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, del D.Lvo 11.05.2018 n° 52.

Quindi, sono stati abrogati i due presupposti giuridici che erano alla base dell'esistenza in vita del D.Lvo 529/92.

Il Regolamento UE 2016/1012 reca norme armonizzate relative alle condizioni zootenciche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina, inoltre stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e per l'approvazione dei loro programmi genetici.

Successivamente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716, recante modalità' di applicazione del Regolamento UE 2016/1012, ha stabilito i modelli da utilizzare per la compilazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi degli enti selezionatori per animali riproduttore di razza pura della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.

Il D.Lvo 52/2018, prima citato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/1012 disciplina la riproduzione animale della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina.

Tanto premesso:

1) il D.Lvo 529/92 è stato interamente abrogato;

2) tutto il settore della riproduzione animale è disciplinato da una nuova normativa ( Reg. UE 2016/1012; Reg. UE 2017/716; D.Lvo 52/2018 ), che abroga ed innova la precedente;

3) la nuova normativa non si interessa dei cani;

4) la riproduzione canina non è oggetto di norma comunitaria per cui non vi è normativa armonizzata;

5) l'ENCI non è riconosciuto a livello comunitario;

6) il pedigree non ha alcun valore giuridico in quanto emesso da un ente non riconosciuto a livello comunitario;

7) le razze canine non sono riconosciute a livello comunitario.

Nel verbale dell'ANFI ( Associazione Nazionale Felina Italiana ), l'equivalente dell'ENCI nel campo dei gatti, si palesa la preoccupazione per tale situazione.

Stante le cose, per un'altra associazione cinofila regolarmente registrata con statuto non vi è alcuna violazione del D.Lvo 529/92 né l'art. 515 c.p. se per motivi statutari dovesse emettere certificati di iscrizione (Pedigree) in quanto non vi sono razze canine riconosciute a livello comunitario, non c'è giuridicamente alcun obbligo di rilasciare il pedigree ENCI in quanto questo non ha nessun valore giuridico.


Quindi è reso più che ufficiale che l'ufficialità è solo uno status di passaggio breve.



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